Art. 4.
(Compiti dei consultori).

      1. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, oltre ai compiti previsti da tale legge, forniscono ogni assistenza e sostegno alla donna in stato di gravidanza ed in particolare hanno l'obbligo di:

          a) informare la donna sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

          b) informare la donna sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

          c) segnalare alle istituzioni competenti la necessità degli interventi speciali, sia di carattere sanitario e assistenziale, sia di carattere economico e familiare, di cui agli articoli 2 e 3;

 

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          d) attuare ogni intervento, che si renda necessario d'urgenza, per consentire la soluzione dei problemi, di ordine sanitario o socio-assistenziale, che siano prospettati dalla donna.

      2. I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla presente legge, della collaborazione degli organismi, privati o di volontariato, agenti senza scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente e della maternità, di cui all'articolo 2, comma 5, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.